Articolo 119 della Costituzione: l’autonomia finanziaria

Pubblicato il da Antonio Vizza

Il processo riformatore avviato negli anni '90 si è maggiormente concentrato sulla esaltazione del ruolo dell’autonomia, con leggi costituzionali come la n. 1/99 e la legge n. 3/2001 che riforma la seconda parte della Costituzione, il Titolo V per l’appunto, attinente alle regioni. Quest’ultima ha inciso significativamente sull’autonomia finanziaria delle regioni stesse e degli Enti locali.

Esaltare il ruolo delle autonomie, significa che la finanza regionale e quella locale non devono più vivere di “soli” trasferimenti. L’unica soluzione corretta sembra, quindi, quella di scomporre una parte della finanza nazionale per ricostruirla a livello locale in modo che sia garantito l’esercizio delle funzioni. Il nuovo assetto della finanza regionale, necessita però di una chiave di lettura articolata, in virtù del fatto che questo notevole mutamento ha portato a creare un nuovo tipo di rapporto tra centro e periferia, ma soprattutto, tra federalismo e regionalismo. In Costituzione, l’articolo che si occupa dell’autonomia finanziaria è l’articolo 119 e il nuovo testo predisposto dal legislatore costituzionale, nell’ambito delle modifiche apportate al Titolo V prevede che: “ I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa”. Questo comma (vale a dire il primo), può sembrare scontato e di facile comprensione, ma racchiude in queste poche parole, delle innovazioni molto significative. Sembra, dunque, che la volontà del legislatore sia quella di ampliare la sfera legislativa (articolo 117 Cost. 3 comma) per quanto riguarda la potestà finanziaria regionale. Di fatto, gli enti territoriali possono procedere, in virtù dell’autonomia finanziaria, ad autodeterminare il proprio sistema di finanza pubblica. A questo riguardo è rilevante notare una sfaccettatura del nostro testo costituzionale, poiché coesistono, da un lato, delle disposizioni (come il primo comma dell’articolo 119) che sembrano esaltare l’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali e dall’altro, disposizioni (come il secondo comma dell’articolo 119) dalle quali è disposto sì che le regioni e gli enti locali possano stabilire e applicare tributi ed entrate proprie, ma soltanto in armonia con la Costituzione. L’impostazione del 119 è tuttavia, innovativa, poiché comporta una mutazione consistente dei capisaldi del sistema e dei meccanismi di finanziamento.

1 First page of the Constitution of the Italian Republic 1 La prima pabandiera italiana sciupata - broken flag
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